L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012, ha approvato il disegno di legge n. 184-354 dal titolo «Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna nella Regione», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 2 agosto 2012. La norma contenuta nell'art. 3, comma 5 dell'iniziativa legislativa da' adito a censure di costituzionalita' per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. La disposizione in questione infatti, nel disporre che le componenti della Commissione regionale per la promozione di condizione di pari opportunita' restano in carica fino alla scadenza della legislatura in cui sono state nominate, prevede altresi' che «esse continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione». Orbene da tale inciso consegue che i membri della Commissione in questione possano permanere «sine die» nell'esercizio delle loro funzioni fino al rinnovo dell'organismo collegiale per la nomina del quale non e' peraltro previsto nel corpo della legge un termine entro il quale si debba dare inizio al procedimento di designazione, ne' tanto meno e' indicato quello in cui si debba concludere. La natura della Commissione non e' peraltro tale da giustificare la deroga alla normativa generale che impone il divieto tassativo di «prorogatio» per gli organi collegiali sancito dalla legge n. 444/1994 e dalla legge regionale n. 22/1995, in conformita' con quanto chiarito da codesta eccellentissima Corte nella sentenza n. 208/1992. Inoltre, rimettere sostanzialmente alla volonta' del Presidente della Regione preposto alla nomina della Commissione pari opportunita', la durata della permanenza in carica della precedente Commissione viola il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa nonche' quello di imparzialita' e del buon andamento. Codesta Corte, in proposito, nella prima menzionata sentenza n. 208/1992 ha infatti chiarito che una prorogatio di fatto incerta nella sua durata non puo' costituire regola valevole per gli organi amministrativi. Un'organizzazione caratterizzata dall'abituale ricorso alla prorogatio si discosta dal modello costituzionale, tanto piu' se e' previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una determinata durata e che quindi la loro competenza sia circoscritta nel tempo, ponendosi altrimenti in essere un potenziale potere di arbitrio in capo all'organo che deve provvedere al rinnovo. Ancora, in assenza di qualsiasi motivazione a sostegno dell'opportunita' della permanenza nelle funzioni dei componenti della Commissione in questione sino alla costituzione del nuovo consesso, correlata a specifiche esigenze e situazioni della Regione Siciliana, deve porsi in rilievo la violazione del principio di eguaglianza rispetto ai membri degli altri comitati ed organi collegiali regionali cui e' preclusa la possibilita' di prorogatio.