L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012,
ha approvato il disegno di legge n. 184-354 dal  titolo  «Istituzione
della Commissione regionale per la promozione di condizioni  di  pari
opportunita' tra uomo e donna  nella  Regione»,  pervenuto  a  questo
Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  28
dello Statuto speciale, il successivo 2 agosto 2012. 
    La  norma  contenuta  nell'art.  3,   comma   5   dell'iniziativa
legislativa da' adito a censure di costituzionalita'  per  violazione
degli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    La  disposizione  in  questione  infatti,  nel  disporre  che  le
componenti  della  Commissione  regionale  per   la   promozione   di
condizione di pari opportunita' restano in carica fino alla  scadenza
della legislatura in cui sono state nominate,  prevede  altresi'  che
«esse continuano, tuttavia, a  svolgere  le  loro  funzioni  fino  al
rinnovo della Commissione». 
    Orbene da tale inciso consegue che i membri della Commissione  in
questione possano permanere  «sine  die»  nell'esercizio  delle  loro
funzioni fino al rinnovo dell'organismo collegiale per la nomina  del
quale non e' peraltro previsto nel corpo della legge un termine entro
il quale si debba dare inizio al procedimento  di  designazione,  ne'
tanto meno e' indicato quello in cui si debba concludere. 
    La natura della Commissione non e' peraltro tale da  giustificare
la deroga alla normativa generale che impone il divieto tassativo  di
«prorogatio»  per  gli  organi  collegiali  sancito  dalla  legge  n.
444/1994 e dalla legge  regionale  n.  22/1995,  in  conformita'  con
quanto chiarito da codesta eccellentissima Corte  nella  sentenza  n.
208/1992. 
    Inoltre, rimettere sostanzialmente alla volonta'  del  Presidente
della  Regione  preposto   alla   nomina   della   Commissione   pari
opportunita', la durata della permanenza in carica  della  precedente
Commissione viola il principio della riserva di legge in  materia  di
organizzazione amministrativa nonche' quello di imparzialita'  e  del
buon andamento. 
    Codesta Corte, in proposito, nella prima menzionata  sentenza  n.
208/1992 ha infatti chiarito che  una  prorogatio  di  fatto  incerta
nella sua durata non puo' costituire regola valevole per  gli  organi
amministrativi. 
    Un'organizzazione  caratterizzata  dall'abituale   ricorso   alla
prorogatio si discosta dal modello costituzionale, tanto piu'  se  e'
previsto  per  legge  che  gli  organi  amministrativi  abbiano   una
determinata durata e che quindi la loro competenza  sia  circoscritta
nel tempo, ponendosi altrimenti in essere  un  potenziale  potere  di
arbitrio in capo all'organo che deve provvedere al rinnovo. 
    Ancora,  in  assenza  di   qualsiasi   motivazione   a   sostegno
dell'opportunita' della  permanenza  nelle  funzioni  dei  componenti
della Commissione in  questione  sino  alla  costituzione  del  nuovo
consesso, correlata a specifiche esigenze e situazioni della  Regione
Siciliana, deve porsi in  rilievo  la  violazione  del  principio  di
eguaglianza  rispetto  ai  membri  degli  altri  comitati  ed  organi
collegiali regionali cui e' preclusa la possibilita' di prorogatio.